Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1559 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1559 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SULMONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 599bis, cod. proc. pen. per difformità rispetto a quanto concordato nella relativa proposta, avendo la sentenza escluso la recidiva e non l’aumento di pena per la recidiva, come concordato tra le parti (si sostiene che, nella proposta di concordato, l’accordo era intervenuto sull’esclusione dell’aumento di pena per la recidiva, mentre nella sentenza viene ad essere esclusa la stessa recidiva; poiché il ricorrente potrebbe far valere in futuro la sussistenza della recidiva anche come elemento da cui riconoscere l’ipotesi di cui all’articolo 671 cod. proc. pen. ed 81 cod. pen. per fatti giudicati con altre sentenze ancora non definitive, si sostiene che, essendo la recidiva un elemento che, se è presente, viene considerato nell’ambito del riconoscimento della continuazione, sebbene non ne sia presupposto necessario per l’applicazione di quest’ultima, il ricorrente aveva interesse a ottenere la sentenza di condanna alla pena per come concordata con il procuratore generale presso la Corte d’appello);
Rilevato ancora che con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 599-bis, cod. proc. pen. ed agli artt. 85 ed 87, TU Stup., quanto all’errata qualificazione giuridica del fatto ed alla confisca del denaro, e correlato vizio di mancanza di motivazione;
rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo;
ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell’applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto, in particolare, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende quelli concernenti la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196 – 01), il giudizio di comparazione delle circostanze (arg. ex Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 – 01; principio valevole, a fortiori, anche sul giudizio di comparazione ex art. 69, cod. pen.) e la misura patrimoniale della confisca (che abbia costituito espressamente oggetto di rinuncia, come nel caso di specie), in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale; che, ancora, non rileva, quanto al ricorso NOME COGNOME, la circostanza che il giudice di appello abbia “escluso” la recidiva anziché, come concordato “escluso l’aumento di pena sulla recidiva”, atteso che non è ravvisabile, nel caso in esame, l’unica ragione che astrattamente consentirebbe la ricorribilità della decisione, ossia l’illegalità della pena, essendo infatti la pena finale irrogata proprio quella oggetto dell’accordo delle parti, non essendo quindi rilevante la mera divergenza nominalistica ad incidere sulla legittimità della procedura di concordato, tanto più che – come riconosciuto dalla stessa difesa – non è presupposto necessario per l’applicazione della continuazione in sede esecutiva, o in sede di cognizione, la presenza della recidiva; in tema di impugnazioni, infatti, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542 – 01), circostanza nel caso in esame non rilevabile; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle rnmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.