Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze che recepiscono tale accordo, chiarendo quali motivi di ricorso non possono essere portati al suo vaglio.
I fatti del caso
Un imputato, condannato per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per la ridefinizione della pena. La Corte territoriale aveva quindi applicato la pena concordata.
Successivamente, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo.
La decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di procedura, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate doglianze.
La Corte ha specificato che, avverso una sentenza pronunciata all’esito di un patteggiamento in appello, sono inammissibili le censure relative a:
1. Motivi rinunciati: L’accordo stesso presuppone la rinuncia ai motivi di appello che non vengono accolti.
2. Mancata valutazione per il proscioglimento: La doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. rientra tra i motivi a cui si rinuncia implicitamente con l’accordo.
3. Determinazione della pena: Eventuali vizi nel calcolo della pena sono censurabili solo se si traducono in una sanzione illegale, ossia una pena che esce dai limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o che è di tipo diverso da quello consentito.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si basa sulla natura stessa dell’accordo processuale. Accettando il concordato in appello, l’imputato compie una scelta strategica: rinuncia alla possibilità di un esito potenzialmente più favorevole (come un’assoluzione nel merito) in cambio della certezza di una pena ridotta e concordata. Pertanto, non può in un secondo momento, davanti alla Cassazione, rimettere in discussione aspetti che sono stati superati proprio dall’accordo.
Permettere un’impugnazione per motivi rinunciati snaturerebbe la funzione deflattiva e la logica negoziale dell’istituto. L’unico controllo che la Cassazione si riserva è quello sulla legalità della pena, per garantire che l’accordo tra le parti non violi i limiti inderogabili imposti dalla legge.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che sta limitando le proprie future possibilità di impugnazione. Il ricorso in Cassazione sarà possibile solo per contestare l’illegalità della pena concordata, ma non per sollevare questioni di merito o procedurali, come la mancata valutazione di una possibile causa di proscioglimento, che si considerano implicitamente abbandonate con la sottoscrizione dell’accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di concordato in appello per mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che avverso la sentenza pronunciata all’esito di un concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché si tratta di motivi implicitamente rinunciati con l’accordo stesso.
In quali casi si può ricorrere contro una sentenza che applica la pena concordata in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per vizi attinenti alla determinazione della pena che si siano tradotti in una ‘illegalità’ della sanzione. Ciò avviene quando la pena inflitta non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge o è di una specie diversa da quella legalmente prevista.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, a norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
à3te-c 3 v 446 0-a4e-Partt
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tIP
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai se dell’art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 9 ottobre 1990, n.309
L’unitario motivo di ricorso, attinente all’omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art.12 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH La Pr id nte