Concordato in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Questa procedura, prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, consente alle parti di accordarsi sui motivi d’appello e sulla pena, ma tale accordo comporta una rinuncia a future contestazioni. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di ricorrere ulteriormente diventano estremamente limitate.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva applicato una pena concordata tra le parti per reati legati agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Nonostante l’accordo raggiunto in secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava l’omesso esame da parte della Corte d’Appello su tre punti specifici: la qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena applicata e il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti. In sostanza, si contestava il merito della valutazione che aveva portato alla determinazione della pena, sebbene questa fosse stata precedentemente concordata.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura. Questa decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale penale: l’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia a contestare i punti che ne sono oggetto.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che, avverso una sentenza pronunciata all’esito di un concordato in appello, le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato sono inammissibili. Ciò include le contestazioni sulla valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e i vizi relativi alla determinazione della pena.
L’unico spiraglio per un ricorso valido riguarda l’illegalità della sanzione. Un ricorso è ammissibile solo se la pena inflitta si rivela illegale, ovvero:
1. Non rientra nei limiti edittali stabiliti dalla legge per quel reato.
2. È diversa per specie da quella prevista dalla norma incriminatrice.
Nel caso di specie, i motivi sollevati dal ricorrente (qualificazione giuridica, congruità della pena, bilanciamento delle circostanze) non rientravano in queste eccezioni. Si trattava di questioni di merito sulle quali, con l’accordo, l’imputato aveva implicitamente prestato acquiescenza. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la natura dispositiva del concordato in appello. Scegliendo questa via processuale, l’imputato ottiene una riduzione della pena in cambio di una rinuncia a contestare nel merito la decisione del giudice d’appello. Le uniche censure ammissibili in sede di legittimità sono quelle che denunciano una palese illegalità della pena, un vizio che travolge l’accordo stesso. La decisione comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. L’impugnazione è ammissibile unicamente se si contesta l’illegalità della pena applicata, ad esempio perché supera i limiti massimi previsti dalla legge (limiti edittali) o perché è di una specie diversa da quella prescritta.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate (sulla qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena e il bilanciamento delle circostanze) riguardavano aspetti di merito. Accettando il concordato, il ricorrente aveva rinunciato a sollevare tali doglianze.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai se dell’art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt.81 cpv. e cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
L’unitario motivo di ricorso, attinente all’omesso esame della qualificazion giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento t circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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