Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze emesse in seguito a tale accordo, dichiarando inammissibile un ricorso che non rientrava nelle casistiche previste dalla legge.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). In secondo grado, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, aveva rideterminato la pena a tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000 euro di multa. Questa decisione era il risultato di un concordato in appello tra le parti, che avevano concordato la pena rinunciando ai relativi motivi di impugnazione.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse omesso la motivazione riguardo alle ragioni che avrebbero dovuto imporre un’assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità).
I limiti del ricorso dopo un concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda su una stretta interpretazione delle norme procedurali che regolano l’impugnazione delle sentenze derivanti da un concordato in appello.
L’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale stabilisce infatti che i motivi di ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis sono estremamente limitati. Il legislatore ha previsto questa restrizione proprio per garantire l’efficacia dello strumento del concordato, che si basa sulla rinuncia delle parti a contestare nel merito la decisione concordata.
le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che il concordato in appello è un istituto processuale in cui le parti si accordano non solo sull’entità della pena, ma anche sulla qualificazione giuridica del fatto. Il ruolo del giudice d’appello, in questo contesto, è quello di verificare la correttezza di tali aspetti giuridici, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri e dei limiti fissati dalla legge per l’applicazione dell’istituto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente compiuto questa valutazione, recependo l’accordo raggiunto tra le parti. Il motivo di ricorso sollevato dall’imputato, relativo alla presunta omessa motivazione su una possibile causa di assoluzione, non rientra tra quelli esperibili. Accettando il concordato, l’imputato ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni che avrebbero dovuto essere discusse nel merito del giudizio d’appello. Di conseguenza, il suo ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di ammissibilità.
le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: l’adesione al concordato in appello comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La scelta di accordarsi sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente la sentenza per motivi che non siano espressamente previsti dalla legge. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente le conseguenze procedurali prima di accedere a istituti come il concordato in appello.
Che cos’è il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
È un istituto processuale che consente alle parti (imputato e pubblico ministero) di accordarsi sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena da applicare nel giudizio di appello, rinunciando ai motivi di impugnazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici previsti dalla legge (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.). Il ricorso non può vertere su questioni di merito, come la valutazione delle prove o la mancata motivazione su un’eventuale assoluzione, poiché si ritiene che l’accordo implichi una rinuncia a tali doglianze.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA i ri GLYPH aro cc O
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha ridetermiNOME ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di mul al delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente deduce l’omessa motivazione in merito alle ragioni che avrebbero l’assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condot e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in pa dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di a avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della p
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagament spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima eq determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024