Concordato in Appello: Quando il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sui motivi di impugnazione. Tuttavia, quali sono i limiti per un successivo ricorso in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i confini dell’impugnabilità di una sentenza che recepisce tale accordo, specialmente quando si lamenta un vizio di motivazione sulla congruità della pena.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Tale sentenza era stata emessa proprio a seguito di un concordato in appello, con cui le parti avevano concordato i motivi di impugnazione rinunciando agli altri. L’unico motivo di ricorso davanti alla Suprema Corte era un presunto vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 del codice di procedura penale. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione di congruità della pena, sia per quanto riguarda la determinazione della pena base sia per l’aumento applicato a titolo di continuazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del concordato in appello e sui poteri di controllo del giudice. La Corte ha stabilito che, sebbene il giudice non sia un mero ratificatore dell’accordo tra le parti, una volta che ha esercitato il suo potere-dovere di verifica sulla congruità della pena, non è più possibile contestare tale valutazione con un ricorso per Cassazione basato su un generico vizio di motivazione.
Le Motivazioni: i Limiti del Concordato in Appello
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si articola su due punti fondamentali. In primo luogo, l’accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a tutti gli altri motivi di impugnazione. Pertanto, presentare un ricorso che di fatto ripropone una censura sulla quantificazione della pena si scontra con la logica dell’istituto, volto a definire il giudizio in modo più celere.
In secondo luogo, e in modo dirimente, il giudice d’appello ha comunque l’obbligo di verificare che la pena concordata sia ‘congrua’. Se il giudice, come avvenuto nel caso in esame, svolge questo controllo, facendo espresso riferimento ai criteri direttivi dell’art. 133 del codice penale (gravità del fatto e personalità dell’imputato), la sua valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità attraverso la denuncia di un vizio motivazionale. L’accordo tra le parti non vincola il giudice, ma una volta che il giudice ha validato la congruità della pena sulla base dei parametri legali, la questione si considera definita. Sostenere il contrario significherebbe svuotare di significato l’istituto del concordato in appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica che preclude, di fatto, la possibilità di contestare successivamente la misura della pena concordata davanti alla Corte di Cassazione. Il controllo di congruità del giudice d’appello funge da garanzia, ma esaurisce la valutazione nel merito della sanzione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che l’accordo deve essere ponderato attentamente, poiché rappresenta una chiusura quasi definitiva del capitolo sanzionatorio, limitando le future vie di ricorso alla sola violazione di legge e non più a vizi sulla motivazione della pena.
È possibile impugnare una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’ per un presunto vizio di motivazione sulla congruità della pena?
No, secondo l’ordinanza in esame, tale motivo di ricorso è inammissibile se il giudice d’appello ha già esercitato il proprio controllo sulla congruità della pena, motivando la sua decisione con riferimento ai criteri legali (art. 133 c.p.).
Il giudice è vincolato dall’accordo tra le parti nel concordato in appello?
No, il giudice non è vincolato. Ha sempre il dovere di esercitare un controllo sulla sussistenza dei presupposti legali e sulla congruità della pena concordata. Può rigettare l’accordo se lo ritiene non adeguato.
Cosa succede se si propone un ricorso non consentito dalla legge in questi casi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso di specie, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
777
NOME.
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, ha eccepito la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all’art. 125, cod. proc. pen. quanto alla valutazione di congruità della pena inflitta, soprattutto con riferimento all’individuazione della pena base ed all’aumento applicato a titolo di continuazione interna;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente deve essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito dalla legge, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per un asserito vizio motivazionale, in realtà non denunciabile trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione; se è ben vero, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d’appello di cui all’art. 599-bi cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01; Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 – 01), è altrettanto vero però che, nel caso di specie, i giudici di appello, nel valutare la congruità della pena concordata hanno espressamente fatto riferimento, nel determinare la pena base che l’aumento per la continuazione, ai criteri direttivi di cui all’art. 133, cod. pen., valorizzando particolare la gravità complessiva del fatto e la personalità dell’imputato;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 10 marzo 2024
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Il Presidente