Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sui motivi di impugnazione. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di ricorrere ulteriormente in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini invalicabili di questa procedura, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, la difesa di un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, ricorreva in Cassazione contro la sentenza emessa sulla base di tale patto. Il motivo del ricorso era ambizioso: si contestava la qualificazione giuridica del reato, sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata come furto e non come rapina. Questa riqualificazione, se accolta, avrebbe portato al proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità, ossia la mancanza della querela della persona offesa, non necessaria per il reato di rapina.
La Decisione della Corte: i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo con fermezza i principi che governano il concordato in appello. La decisione si fonda su un presupposto logico e giuridico fondamentale: l’accordo tra le parti sui motivi di appello implica una rinuncia implicita a sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, ogni altra doglianza.
Scegliendo la via del concordato, l’imputato accetta la qualificazione giuridica del fatto così come definita nei gradi di merito, barattando la possibilità di contestarla con i benefici derivanti dall’accordo stesso, solitamente una riduzione della pena. Pertanto, tentare di rimettere in discussione tale qualificazione in Cassazione equivale a violare i termini del patto processuale concluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel motivare la propria decisione, ha richiamato la sua giurisprudenza costante. Viene chiarito che il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e tassativi. In particolare, è possibile impugnare la sentenza per:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la decisione di aderire al concordato non è stata libera e consapevole.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: Se l’accordo è stato raggiunto senza il necessario assenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se il giudice ha emesso una sentenza che si discosta dall’accordo pattuito tra le parti.
4. Applicazione di una pena illegale: L’unica eccezione rilevabile d’ufficio riguarda l’irrogazione di una sanzione non prevista dalla legge per quel tipo di reato o al di fuori dei limiti edittali.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra censura è preclusa. Sono quindi inammissibili i ricorsi che, come nel caso di specie, mirano a contestare la qualificazione giuridica, la valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (che il giudice deve comunque valutare prima di ratificare l’accordo) o la determinazione della pena, a meno che essa non sia, appunto, illegale.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio cruciale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Implica l’accettazione del quadro accusatorio nei suoi elementi fondamentali, inclusa la qualificazione del reato, in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite. Pretendere di beneficiare dell’accordo e, contemporaneamente, di smontarne i presupposti in Cassazione è una via non percorribile. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato il patto processuale, le porte del giudizio di legittimità si chiudono per quasi ogni tipo di doglianza, salvo le ristrettissime eccezioni individuate dalla giurisprudenza.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, mancato consenso del pubblico ministero, sentenza del giudice difforme dall’accordo o applicazione di una pena illegale.
Si può contestare la qualificazione giuridica del reato dopo aver raggiunto un accordo in appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto è inammissibile, in quanto l’accordo tra le parti implica la rinuncia a sollevare tale questione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza da concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9639 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9639 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano preso atto della rinuncia da parte del ricorrente motivi sulla responsabilità è ritenuta congrua la pena proposta ai sensi dell’artico bis cod. proc. pen, applicava allo stesso la pena concordata per i reati contestati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore ch deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giur della condotta contestata, che non avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattisp della rapina, bensì in quella del furto, il che avrebbe condotto al proscioglimen difetto della condizione di procedibilità.
Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti d sentenza emessa in applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. contestand qualificazione giuridica della condotta.
Il collegio riafferma:
(a)che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censur qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine
concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimit diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisat detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costit sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo: Sez. 6, n. 41254 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196 – 01);
(b) che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubb ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, m sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valuta delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della s inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quell dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ar cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024
L’estensore
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