Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sui motivi di appello e sulla rideterminazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione avverso le sentenze emesse in seguito a tale accordo, stabilendo un principio fondamentale sulla rinuncia ai motivi di ricorso.
Il Contesto del Caso: Dal Tribunale alla Corte d’Appello
Il caso trae origine da una sentenza di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord, che aveva condannato un imputato per il reato di ricettazione. Successivamente, in sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, recependo l’accordo, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena secondo quanto concordato tra le parti, ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Il Ricorso in Cassazione e la questione del concordato in appello
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. La doglianza principale si fondava sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse fornito una motivazione sufficiente e adeguata a sostegno della conferma di responsabilità.
Il ricorso sollevava quindi una questione cruciale: è possibile contestare il vizio di motivazione di una sentenza che si basa su un concordato in appello? La difesa, in sostanza, cercava di rimettere in discussione un punto che, implicitamente, era stato oggetto di rinuncia attraverso l’accordo stesso.
La Decisione della Suprema Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha trattato il ricorso con la procedura semplificata “de plano”, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. per i casi di manifesta inammissibilità, rigettando le argomentazioni dell’imputato.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la scelta di accedere al concordato in appello comporta una rinuncia implicita ai motivi di ricorso che non sono stati oggetto dell’accordo. Nel caso di specie, l’accordo si era concentrato sulla quantificazione della pena, lasciando immutata la declaratoria di colpevolezza.
Secondo gli Ermellini, nel momento in cui le parti concordano la pena, accettano implicitamente la valutazione di responsabilità fatta dal giudice di primo grado. Pertanto, sollevare in Cassazione una questione relativa alla carenza di motivazione sulla colpevolezza costituisce un motivo non consentito. L’imputato, aderendo all’accordo, ha di fatto rinunciato a contestare quel punto specifico della sentenza.
La Suprema Corte ha richiamato un proprio precedente (Sentenza n. 22002 del 2019), nel quale si era già chiarito che “nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia”. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la natura dispositiva e negoziale del concordato in appello. Le parti che scelgono questa via devono essere pienamente consapevoli delle conseguenze della loro scelta. L’accordo non è una mera transazione sulla pena, ma un atto processuale che definisce l’ambito del giudizio di appello e, di conseguenza, limita le successive possibilità di impugnazione.
In pratica, prima di aderire a un concordato, la difesa deve valutare attentamente se vi siano ancora margini per contestare la responsabilità dell’imputato. Se si decide di procedere con l’accordo, ci si preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni relative ai punti della sentenza che non sono stati specificamente devoluti alla Corte d’Appello tramite i motivi concordati.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello per vizi di motivazione?
No, non è possibile se il vizio di motivazione riguarda un punto della sentenza (come la responsabilità penale) che non è stato oggetto dell’accordo. L’adesione al concordato implica la rinuncia a tali motivi.
Cosa comporta per l’imputato l’accettazione del concordato in appello?
L’accettazione comporta la rinuncia a tutti i motivi d’appello che non sono stati inclusi nell’accordo con la pubblica accusa. L’impugnazione in Cassazione sarà quindi limitata a questioni diverse da quelle oggetto di rinuncia.
In quali casi un ricorso in Cassazione viene trattato “de plano”?
Un ricorso viene trattato con procedura “de plano”, cioè senza udienza pubblica, quando è proposto per motivi non consentiti dalla legge o quando è manifestamente infondato, come nel caso di un’impugnazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. per motivi rinunciati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 23/9/2003
avverso la sentenza resa il 20 novembre 2024 dalla Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord il 18/10/2023 e, confermando la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di ricettazione, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo violazione dell’art.129 cod.proc.pen. poiché la Corte non ha formulato motivazione insufficiente e carente.
Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.
Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01)
Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono state oggetto di espressa rinunzia in appello, ed in quanto tale nessun onere di argomentazione
gravava sul giudicante.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nell
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13
giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 2 aprile 2025