Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPERATO NOME nato a NAPOLI il 08/12/1981
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585, cod. pen..
Egli denuncia l’assenza di motivazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen..
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), poiché il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste da tale disposizione, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; nonché Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, l’11 luglio 2025.