Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20561 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CATANIA 11 11/12/1989 NOME nato a CATANIA il 02/11/1984 NOME nato a LENTINI il 19/06/1994 NOME nato a CATANIA il 09/10/2001 NOME COGNOME nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA 1117/10/1998
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da A.RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
1.1 ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza della Corte di appello di Catania del 17 giugno 2024 che ha applicato loro, a richiesta e previa rinuncia ai motivi di appello, le pene come da accordo di pena concordata concluso con il procuratore generale, per reati in materia di stupefacenti e altro.
I ricorsi, proposti per motivi diversi, devono, tutti e ciascuno, essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili.
2.11 ricorso proposto da NOME COGNOME denuncia vizi afferenti alla mancanza di motivazione pretermettendo che il giudizio di responsabilità costituisce risultato dell’accordo delle parti e, dunque, l’impugnazione proposta si fonda su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
2.Conclusione, questa, che si applica, altresì, al ricorso proposto da NOME COGNOME con riferimento al reato ascrittogli al capo 6.1.
3.Non meritano esito diverso i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME che accanto al motivo sulla carenza di motivazione in punto di responsabilità allegano quello sulla mancata motivazione in ordine alla pena applicata.
Per tale aspetto è sufficiente rilevare che analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie tanto più che vengono allegate circostanze che, secondo la stessa prospettazione difensiva, avrebbero dovuto indurre a determinare una pena maggiormente proporzionata alla personalità delle imputate.
4.Sono, infine, indeducibili i motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME che denuncia vizi di motivazione per la mancata massima estensione delle
circostanze attenuanti generiche e, pertanto, ontologicamente incompatibili con la determinazione “illegale” della pena che, come si è illustrato al punto che precede
costitutisce l’unico motivo di ricorso proponibile avverso la sentenza a pena concordata.
Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatr: