Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28822 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 05/06/1977 NOME COGNOME (CUI 03BOFE0) nato il 18/08/1963
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, letti i ricorsi proposti da NOME e NOMECOGNOME
Rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti.
Esaminato il ricorso dell’imputato; rilevato che il difensore lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e de risultanze processuali in ordine ai reati contestati.
Considerato che il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte ab espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pen diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferime all’abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all’att concordato in appello, l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibil questioni rilevabili di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acce al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194: “È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunci funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositi riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto d legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice d secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell rinuncia all’impugnazionel.
Considerato che le ragioni di doglianza – assolutamente generiche esulano dalle ipotesi per le quali è consentita l’impugnazione avverso sentenza di concordato in appello.
Considerato, quanto al ricorso proposto da NOME, che i motivi di doglianza articolati (motivi da 1 a 4) sono palesemente versati fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure cospetto di una motivazione logica e coerente.
Considerato che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di un degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza ch possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945).
Ritenuto, pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Prldnte