Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 26/09/1982
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 7 febbraio 2025, è stata rideterminata la pena per NOME in anni 7, mesi 8 e giorni 13 di reclusione ed 35.555,00 di multa, confermando nel resto la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 11 giugno 2024, in ordine all’accertamento di responsabilità per i reati, uniti per continuazi previsti e puniti ai sensi degli articoli 73 «01:› e 80 d.PR 3039/90.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all cod.proc.pen e all’art. 73, co.5, d.P.R. 309/90.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, l’imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 5 bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avver sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi a formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso de Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazio delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 01/06/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04 COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Si è anche affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., vo censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine a concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni div doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccez dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 Rv. 277196 – 01. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato co riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordat art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precede strumento deflattivo).
Nel caso di specie, l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. ha ad oggetto la rideterminazione della pena, senza alcuna riserva in ordine alla possibilit proporre ulteriore impugnazione in relazione alle restanti questioni. Ne consegue che l rinuncia ai motivi di appello ha comportato il formarsi del giudicato parziale sulle ques oggetto di rinuncia, impedendo la loro riproposizione in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 24/06/2025