Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26155 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il 30/12/2001 avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito ‘ de plano ‘
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14/02/2025 con cui la Corte di appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione di legge ed erroneità della pena determinata dai giudici di appello.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la riduzione prevista per il rito con conseguente necessità di rideterminare la pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie.
Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto secondo cui nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (vedi Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, COGNOME, Rv. 283284 02)
La doglianza è, comunque, manifestamente infondata in considerazione del fatto che la pena determinata a seguito dell’aumento per continuazione (anni 5, mesi 7 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) è stata ridotta di 1/3 per il rito alla pena finale di anni 3, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025