Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25792 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il 05/02/1977
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 17/12/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle pa riduceva la pena inflitta ad NOME COGNOME con sentenza del Giudice dell’udi preliminare del Tribunale di Noia del 26/03/2024.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la carenza di motivazione in relazion all’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la carenza della motivazione in ordi al profilo della dosimetria della pena applicata, al mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche ed all’aumento per la continuazione, avrebbe dovuto essere più contenuto.
2.3. Con il terzo motivo lamenta carenza di motivazione in ordine a mancata applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che le doglianze punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, per cui l’imputato non ora dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale.
Si osserva, in proposito, che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appe concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sull sua responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Cort appello non è tenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, prop per effetto della rinuncia ai motivi sul punto. Sul punto, è cos l’orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell’imputato ai motiv appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrat vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dun produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sul svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogament quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 19983 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2 COGNOME, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giu sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, COGNOME Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia motivi relativi all’an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
3.2. Inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo, atteso che pena applicata allo Zincone, peraltro, correttamente determinata, così come mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento d pena per la continuazione e la mancata applicazione della pena sostitutiva, s stati concordati con il Procuratore generale, per cui l’imputato non dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritener il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione all concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il n processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, ver la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 27950 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità de pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordata
rientra nella forbice edittale prevista per i reati ascritti al ricorrente.
In conclusione, la determinazione della pena base per il rato più grave mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la misur
dell’aumento per la continuazione e la mancata sostituzione della pena detenti sono tutti elementi che costituiscono parte integrante dell’accordo raggi
dalle parti, con la conseguenza che l’imputato non può dolersene.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil
al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025.