Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, co la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai dell’art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previstOdall’art.73, commi 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unitario motivo di ricorso, attinente all’omessa motivazione in ordine a u nullità di carattere patologico derivante dalla mancata traduzione negli at lingua nota all’imputato, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedu ai sensi dell’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla man valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfus illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/20 Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle p quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta c l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limi ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv 274522).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
La Pres GLYPH
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