Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude le Porte alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che offre la possibilità di ridefinire la pena in secondo grado. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta strategica comporta conseguenze significative sulla possibilità di presentare un ulteriore ricorso. L’adesione all’accordo, infatti, implica una rinuncia ai motivi di appello che limita drasticamente l’ambito di un’eventuale impugnazione successiva.
I Fatti del Caso
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorrente lamentava una nullità di carattere patologico derivante dalla mancata traduzione di alcuni atti processuali in una lingua a lui nota, un motivo che era stato originariamente sollevato nei motivi d’appello.
Tuttavia, avendo successivamente raggiunto un accordo sulla pena con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, la situazione processuale è radicalmente cambiata.
La Decisione della Corte e il principio del concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La decisione si fonda su un principio consolidato: la richiesta di concordato in appello implica la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile dolersi in sede di legittimità di questioni che sono state implicitamente abbandonate con l’accordo stesso.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito che, avverso una sentenza pronunciata all’esito di un concordato in appello, le doglianze ammissibili sono estremamente limitate. Sono inammissibili i ricorsi basati su:
1. Motivi rinunciati: L’accordo sulla pena presuppone l’abbandono di tutte le censure mosse con l’atto di appello, inclusi i vizi procedurali come la mancata traduzione degli atti.
2. Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento: Il giudice d’appello, nel ratificare l’accordo, non è tenuto a motivare esplicitamente sul perché non abbia prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Vizi nella determinazione della pena: Le censure sulla quantificazione della pena sono precluse, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale, ovvero non rientri nei limiti edittali o sia di specie diversa da quella prevista dalla legge.
L’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione fa sì che, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice si restringe ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia. La nullità lamentata dal ricorrente, essendo un motivo presentato in appello e poi superato dall’accordo, non rientrava più tra le questioni che la Cassazione poteva esaminare.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura tombale del concordato in appello. Se da un lato offre un’opportunità per una definizione più rapida e potenzialmente più favorevole del processo, dall’altro cristallizza la situazione processuale, precludendo quasi ogni ulteriore via di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente questa scelta, poiché l’accettazione dell’accordo sulla pena equivale a un’accettazione della decisione di condanna, con la sola eccezione di vizi macroscopici come l’illegalità della pena. La conseguenza della dichiarata inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto limitati. Il ricorso è inammissibile per le questioni che si considerano rinunciate con l’accordo, come i vizi procedurali o la valutazione delle prove. L’impugnazione è generalmente ammessa solo se la pena applicata è illegale (es. fuori dai limiti previsti dalla legge).
Cosa si intende per ‘rinuncia ai motivi’ nel concordato in appello?
Significa che, accettando di accordarsi sulla pena, l’imputato abbandona tutte le contestazioni e le doglianze che aveva sollevato nel suo atto di appello. Di conseguenza, non può riproporre le stesse questioni in un successivo ricorso per Cassazione.
Il giudice che ratifica il concordato in appello deve motivare sul perché non proscioglie l’imputato?
No. Secondo la Corte, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., né sull’assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché la sua cognizione è limitata dall’accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/06/1973
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, co la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai dell’art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previstOdall’art.73, commi 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unitario motivo di ricorso, attinente all’omessa motivazione in ordine a u nullità di carattere patologico derivante dalla mancata traduzione negli at lingua nota all’imputato, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedu ai sensi dell’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla man valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfus illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/20 COGNOME Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle p quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta c l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limi ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv 274522).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
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