Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato i appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma GLYPH bis, cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo a motivo della impugnazione il deficit assoluto di motivazione e l’inosservanza della norma processuale (art. 129 cod. proc. pen.), non avendo la Corte punto argomentato in ordine alla eventuale ricorrenza delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste d comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previ dalla legge.
2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 60 comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codi ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudic anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l’imp abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi no rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo tra le parti; determin invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità)
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabi d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla p appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bi proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effet preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legitti analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 27375501; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258) La dedotta incompatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione è già stata ritenuta più vo
cos.tituzionalmente compatibile (tra le tante, Sez. 1, n. 32989 del .02/07/2018, R 273856).
2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferen alla qualificazione circostanziale ed al trattamento sanzionatorio, che ha però segui l’indicazione concordataria. La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti d illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.