Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CELLOLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da: COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., gli imputati hanno proposto ricorso per i seguenti motivi: COGNOME NOME, per non averlo il giudicante assolto ai sensi degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen; COGNOME NOME e COGNOME NOME, per non avere la Corte di appello motivato in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; COGNOME NOME, per non avere la sentenza impugnata motivato adeguatamente in merito agli aumenti di pena operati ex art. 81, per avere il medesimo provvedimento ritenuto a suo carico la recidiva, non applicando altresì la riduzione di pena per le attenuanti generiche, da giudicarsi prevalenti, nella massima estensione; COGNOME NOME, per non avere la Corte di appello assolto l’imputato, per non aver, comunque, applicato la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del TU Stup. e avere ritenuto la recidiva a carico dell’imputato; COGNOME NOME, per non avere la Corte territoriale assolto l’imputato mancando la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua penale responsabilità;
Ritenuto che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Nel caso di specie risulta che gli imputati ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione delle pene, rideterminate,
d’accordo con il PG, previa concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., nella misura poi irrogata dalla Corte di appello.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024.