Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Latina il 15/08/1992 avverso la sentenza del 9/10/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in 22 gennaio 2024, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui a artt. 337 e 628 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concord intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa motivazione da parte della Corte di appello de condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avve la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora de motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al conco in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al conte difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati e, in particolare, alla mancata valutazion condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutiv proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878-01).
Il procedimento deve, in conclusione, essere definito senza formalità procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2 n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2025.