Concordato in Appello: Quando e Perché il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta Riforma Orlando), rappresenta uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nel giudizio di secondo grado. Tuttavia, la scelta di percorrere questa via comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali doglianze vengono implicitamente rinunciate.
I Fatti del Caso: Il ricorso dopo l’accordo
Nel caso di specie, due soggetti erano stati condannati per furto aggravato di un’autovettura. In sede di appello, tramite il loro difensore, avevano richiesto e ottenuto un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., che aveva rideterminato la pena in un anno e due mesi di reclusione e 300 euro di multa ciascuno.
Nonostante l’accordo raggiunto, i due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La loro tesi si basava sulla presunta necessità del giudice di motivare anche su punti non oggetto diretto del patto processuale.
La Decisione della Corte: L’inammissibilità del ricorso sul concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi improponibili e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che interpreta in modo restrittivo la facoltà di impugnare le sentenze emesse a seguito di un concordato in appello. La Suprema Corte ha sottolineato come l’adesione a tale istituto processuale comporti una rinuncia implicita a far valere determinate questioni.
Le Motivazioni della Cassazione: i limiti del concordato in appello
La Corte ha chiarito che il ricorso in Cassazione contro una sentenza ‘concordata’ è ammissibile solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo stipulato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile. L’accordo sulla pena, infatti, cristallizza la situazione processuale e preclude la possibilità di sollevare questioni che si considerano implicitamente rinunciate con l’accettazione del patto.
La Rinuncia Implicita ai Motivi di Doglianza
I giudici di legittimità hanno ribadito che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice d’appello, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso il giudizio di Cassazione. Di conseguenza, non è possibile lamentare la mancata valutazione di circostanze attenuanti o la sussistenza di cause di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.), poiché si tratta di questioni a cui l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.
La Volontà delle Parti come Elemento Centrale
La ratio della norma e della giurisprudenza è quella di valorizzare la volontà delle parti. Se l’imputato accetta una determinata pena in cambio della rinuncia a specifici motivi d’appello, non può poi, in un secondo momento, tentare di riaprire la discussione su punti che erano stati superati dall’accordo stesso. La pena applicata nel caso concreto, peraltro, rientrava pienamente nella forbice edittale di riferimento, confermando la correttezza formale della decisione della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: il concordato in appello è un atto dispositivo che chiude la partita processuale su molti fronti. La scelta di aderirvi deve essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che preclude quasi ogni possibilità di ricorso in Cassazione, salvo vizi genetici dell’accordo stesso. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni valutazione, incluse quelle relative alle attenuanti, deve essere fatta prima di firmare l’accordo, poiché dopo sarà troppo tardi per sollevare tali questioni. La decisione della Cassazione, inoltre, comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro ciascuno, a monito contro la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver fatto un concordato in appello per lamentare la mancata concessione di attenuanti?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione al concordato in appello implica la rinuncia a sollevare tali questioni, rendendo il relativo ricorso inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si denunciano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, la mancanza del consenso del Procuratore Generale, o una decisione del giudice non conforme all’accordo pattuito.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. a seguito di richiesta di concordato in appello, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha ridetermiNOME nei loro confronti la pena in relazione al reato di furto aggravato di una autovettura nella misura di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno;
Deducono difetto di motivazione in relazione al percorso argomentativo utilizzato e, in particolare, in riferimento alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono improponibili e quindi inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
I ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit tali improntati al minimo.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.