Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione successiva davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza chiarisce i confini della ricorribilità, ribadendo un principio consolidato: i motivi rinunciati non possono essere riproposti e la pena può essere censurata solo se illegale.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, aveva proposto appello. In sede di giudizio di secondo grado, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, rideterminava la pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentandosi proprio della pena inflitta. La questione giungeva quindi al vaglio della Suprema Corte.
I Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine che regola gli effetti del concordato in appello. Quando le parti si accordano sulla pena e rinunciano ad altri motivi, si crea una sorta di ‘patto processuale’ che limita le successive possibilità di impugnazione.
La Suprema Corte ha chiarito che, una volta formalizzata la rinuncia, l’imputato non può ‘ripensarci’ e presentare in Cassazione le stesse doglianze a cui aveva abdicato. Questo principio vale anche per le questioni che il giudice deve rilevare d’ufficio, come le condizioni per il proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che l’unico varco per contestare la pena concordata in appello è la sua ‘illegalità’. Ma cosa significa ‘pena illegale’? Secondo la giurisprudenza, richiamata nell’ordinanza (in particolare le Sezioni Unite n. 19415/2023), una pena è illegale quando:
1. È diversa per specie da quella prevista dalla legge (es. arresto invece di reclusione).
2. È determinata in una misura che eccede i limiti edittali massimi o è inferiore ai minimi.
Qualsiasi altra censura relativa alla quantificazione della pena, come la sua presunta eccessività, la mancata concessione di attenuanti o un errato bilanciamento delle circostanze, non configura un’ipotesi di illegalità e, pertanto, non può essere fatta valere in Cassazione dopo un concordato in appello. Nel caso specifico, il ricorrente non aveva dedotto un vizio di illegalità della pena, ma si era limitato a contestarne la determinazione, motivo che era implicitamente coperto dalla rinuncia effettuata in appello.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale per la difesa tecnica. La scelta di accedere al concordato in appello è strategica e deve essere ponderata con attenzione, poiché comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, la sentenza potrà essere impugnata in Cassazione solo per vizi eccezionali, come l’illegalità della pena, e non per rimettere in discussione valutazioni di merito coperte dalla rinuncia. La conseguenza di un ricorso presentato al di fuori di questi stretti limiti è, come nel caso esaminato, una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Dopo un concordato in appello è possibile ricorrere in Cassazione per qualsiasi motivo?
No, non è possibile far valere le doglianze relative a motivi ai quali si è rinunciato per raggiungere l’accordo, né contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
La determinazione della pena concordata in appello può essere contestata in Cassazione?
Sì, ma solo se la pena è ‘illegale’, ovvero se è di specie diversa da quella prevista dalla legge o se è stata fissata al di fuori dei limiti edittali (minimi e massimi). Non è possibile contestarla per una mera valutazione di congruità o eccessività.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
30/ RG 18959
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzioNOMEr
Ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello, con i ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità di questa ovverosia rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motiva Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, NOME, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170).
Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, il 07/11/2025