Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 14/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc.
ricorso deciso con procedura c.d. COGNOME, pen.
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di con in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. pro riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo a motivo della impugnazione il v motivazione, avuto riguardo all’obbligo sancito dalla Costituzione (art. 111) provvedimenti giurisdizionali siano accompagnati da motivazione, che deve assicur scrutinio sulla eventuale ricorrenza delle cause di proscioglimento di cui all’ar proc. pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuor previsti dalla legge.
2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi d 602, comma 1-bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 10 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in c di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello ste ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico minis l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano a anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, una volta ch abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai mo rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo tra le parti; d invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di respons
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche r d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-b pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, anal quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, C Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, COGNOME., Rv. 278170; Sez. 2, n. 220 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 5, n. 29243 ; del 4/6/2018, COGNOME, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505, del 19/3/2018, COGNOME, Rv. 272853-01; Sez. 3, n. 3 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 2712
Del resto, l’incompatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà impugnazione è già stata ritenuta più volte costituzionalmente compatibile (tra le tante, Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856).
2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l’indicazione concordataria. La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stat presentata dalla difesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.