Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con una possibile ridefinizione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze di tale scelta, delineando i confini invalicabili per un successivo ricorso dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in grado di appello, ha deciso di presentare comunque ricorso per Cassazione. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una carenza di motivazione nella sentenza impugnata, in particolare per la mancata valutazione di una possibile causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità). In pratica, pur avendo accettato una determinata pena, l’imputato sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto assolverlo.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio procedurale tanto semplice quanto rigoroso: la scelta di aderire al concordato in appello comporta una rinuncia implicita ma definitiva a contestare il merito dell’accertamento di responsabilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è inammissibile quando deduce la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.. La ragione è che l’accordo tra le parti e la conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione sul merito rendono definitivo l’accertamento di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, non è più possibile rimettere in discussione tali aspetti in una sede successiva.
L’impugnazione è stata quindi ritenuta palesemente infondata, consentendo alla Corte di procedere con rito semplificato (de plano), come previsto dall’art. 610, comma 5 bis, c.p.p. A questa declaratoria di inammissibilità, la legge fa seguire due importanti conseguenze per il ricorrente, stabilite dall’art. 616 c.p.p.:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata equitativamente determinata in € 3.000,00, a titolo di sanzione per aver intrapreso un’azione giudiziaria non consentita.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la strategia difensiva: il concordato in appello è una scelta che chiude definitivamente il capitolo relativo all’accertamento della colpevolezza. Chi opta per questa via ottiene il vantaggio di una definizione concordata della pena, ma perde la possibilità di contestare ulteriormente la propria responsabilità dinanzi alla Corte di Cassazione. Il provvedimento serve da monito: un ricorso presentato contro questi principi non solo sarà respinto, ma comporterà anche costi significativi per il ricorrente. La decisione della Corte è quindi coerente con la natura stessa dell’istituto, che mira a definire il processo in modo efficiente, evitando impugnazioni dilatorie o pretestuose.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver accettato un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici che non riguardino il merito della responsabilità. L’ordinanza chiarisce che non si può più contestare la colpevolezza o chiedere il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), poiché l’accordo implica una rinuncia a tali motivi.
Cosa significa che il ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il contenuto del ricorso perché questo non possiede i requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, il motivo del ricorso era precluso dall’accordo precedentemente raggiunto in appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto insufficienze motivazionali, in particolare (almeno in intestazione) con riferimento all’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile poiché è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in ragione della rinuncia ai motivi impugnazione sul merito che hanno reso definitivo l’accertamento di responsabilità, e c1fOla qualificazione giuridica del fatto.
L’impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) ed alla relativa pronuncia può pervenirsi con procedura de plano, secondo quanto disposto dall’art.610 comma 5 bis c.p.p., con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e de a somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.