Concordato in Appello: L’Accordo Chiude le Porte al Ricorso per Vizio di Motivazione
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che rafforza un principio fondamentale della procedura penale: l’adesione a un concordato in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione basato su vizi di motivazione. Questa decisione chiarisce i limiti dell’impugnazione e sottolinea la natura vincolante degli accordi processuali tra le parti. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’appello di Firenze. In quella sede, la difesa dell’imputato e la procura avevano raggiunto un accordo, noto come concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Sulla base di tale accordo, la Corte aveva:
1. Dichiarato l’estinzione di un reato per intervenuta prescrizione.
2. Riconosciuto la continuazione tra un altro reato e un illecito già giudicato con sentenza definitiva.
3. Rideterminato la pena finale inflitta all’imputato.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo? La presunta assenza di una motivazione logica e completa nella sentenza della Corte d’appello che si era limitata a ratificare l’accordo.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione consolidata della natura e degli effetti del concordato in appello. Secondo i giudici, questo strumento processuale non solo determina la ratifica dei punti concordati tra le parti, ma comporta anche una rinuncia implicita a sollevare qualsiasi altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità.
In altre parole, accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a contestare la decisione su quei punti, compresa la qualità della motivazione con cui il giudice d’appello recepisce l’accordo stesso. Questa rinuncia si estende a questioni di carattere processuale o di merito, anche a quelle che, in assenza di accordo, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
La Continuità Normativa tra Vecchio e Nuovo Rito
Un punto cruciale sottolineato dalla Corte è la continuità tra l’attuale art. 599-bis c.p.p. (introdotto nel 2017) e il precedente art. 599 c.p.p. (abrogato e poi reintrodotto). Poiché l’istituto è sostanzialmente una riproposizione del precedente, tutta la giurisprudenza formatasi sul vecchio articolo rimane valida. In particolare, viene richiamata una storica sentenza del 1992 (Rossini, n. 10383) che già stabiliva come, una volta che il giudice d’appello abbia accolto le richieste concordate, le parti non possano più dedurre in sede di legittimità un difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi a cui hanno rinunciato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono lineari e si basano sulla logica deflattiva e negoziale del concordato in appello. L’istituto è pensato per accelerare i tempi della giustizia, evitando ulteriori gradi di giudizio su punti sui quali le parti hanno già trovato un’intesa. Consentire a una parte di rimettere in discussione l’esito dell’accordo, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza che lo ha recepito, svuoterebbe di significato l’istituto stesso.
L’accordo processuale è un atto dispositivo con cui le parti accettano una determinata conclusione processuale in cambio di benefici (come la riduzione della pena) e della certezza della decisione. Questa accettazione implica necessariamente la rinuncia a future contestazioni. La motivazione del giudice d’appello, in questo contesto, assume un ruolo di mera ratifica dell’accordo, senza la necessità di un’analisi approfondita come quella richiesta per una decisione dibattimentale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce con fermezza che il concordato in appello è un patto processuale che vincola le parti in modo definitivo. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole che sta rinunciando a ogni ulteriore possibilità di impugnazione sui punti oggetto dell’accordo. La lamentela per un presunto vizio di motivazione diventa, quindi, un’argomentazione inammissibile, poiché l’accordo stesso assorbe e supera la necessità di una motivazione analitica da parte del giudice. Questa pronuncia serve da monito per le difese: la scelta del concordato deve essere ponderata attentamente, poiché rappresenta una chiusura quasi tombale del contenzioso sui motivi rinunciati.
Cosa comporta l’accordo per un concordato in appello?
Comporta la ratifica dei punti concordati tra accusa e difesa e, soprattutto, la rinuncia a sollevare, anche nel successivo giudizio di Cassazione, ogni altra doglianza relativa ai motivi oggetto dell’accordo o a quelli rinunciati.
È possibile ricorrere in Cassazione per vizio di motivazione dopo un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’adesione all’accordo preclude la possibilità per le parti di lamentare un difetto di motivazione nella sentenza che si è limitata a recepire le loro richieste concordate.
La giurisprudenza sul vecchio art. 599 c.p.p. è ancora valida per l’attuale art. 599-bis c.p.p.?
Sì, la Corte ha affermato che l’attuale strumento processuale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente. Pertanto, i principi affermati dalla giurisprudenza in relazione alla vecchia normativa sono direttamente applicabili anche all’istituto del concordato in appello oggi in vigore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, nato a Carrara il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 23/01/2014 dalla Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, all’esito della richiesta di concord appello, ha dichiarato l’estinzione del reato contestato al capo B) della rubrica per interv prescrizione e, ritenuta la continuazione tra il delitto contestato al capo A) della rubr quello giudicato con precedente sentenza definitiva, ha rideterminato la pena infl all’imputato.
La difesa, con un unico motivo di ricorso proposto per violazione di legge in relazione a artt. 599-bis cod. proc. pen. e 133 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta l’assenz una motivazione logica e completa nella pronuncia in verifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La censura formulata risulta preclusa a fronte dell’intervenuto concordato sui motivi appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che, da un lato, ha determinato la r dell’accordo in ordine ai punti concordati e, dall’altra, ha comportato la rinuncia a dedurre valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 1, n. 43721 15/01/2007, 2 Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, COGNOME, Rv 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, COGNOME, Rv. 249269) relativa a question rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, la cui inammissibilità è rileva formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Invero, sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato c:he all’attuale previ del concordato sono direttamente applicabili i principi affermati dall’art. 599 cod. proc. inizialmente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto l’attuale strume deflattivo processuale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente.
Ne deriva che, nel caso di specie, in cui il ricorrente lamenta l’assenza di una motivazi logica e completa nella pronuncia in verifica, è applicabile il principio affermato in re all’identica fattispecie di cui al previgente art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10 07/07/1992, Rossini, Rv. 192113), secondo cui quando il giudice di appello abbia raccolto l richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciat n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).
Alle suesposte considerazioni, consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2024.