Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a Bovalino il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 24.10.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 18.11.2019, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, procedendo con rito abbreviato, ha assolto NOME COGNOME dai capi TT.2), TT.2.1) e TT.4) e dichiarato la stessa responsabile di tutti gli altri reati a lei ascri ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata la riduzione per la scelta del rito premiale, l’ha condannata alla pena complessiva e
finale di anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ha applicato le pene accessorie conseguenti all’entità di quella principale e condannato l’imputata al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato le spese;
la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dalla difesa imputata con il Procuratore Generale con riguardo alla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui all’art. 615 ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. e previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.800 di multa, confermando la interdizione dai pubblici uffici e con revoca della interdizione legale e conferma, infine, RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale: premesse considerazioni sui termini di impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., osserva che, in ogni caso, la sentenza resa all’esito dell’accordo processuale deve comunque motivare sulla assenza di causa di proscioglimento rilevanti ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il che nel caso d specie non è avvenuto.
4. Il ricorso è inammissibile.
La rinuncia parziale ai motivi d’appello in punto di responsabilità, infatti, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente a tale profilo essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati rispetto ai quali non possono essere rilevate nemmeno d’ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate; con riguardo al “concordato in appello” si è infatti efficacemente parlato di “patteggiamento sulla sentenza” o, per meglio dire, “sui motivi” in cui, come detto, l’accordo (parzialmente abdicativo RAGIONE_SOCIALE doglianze articolate con l’atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado.
In altri termini, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, in quanto, a caus dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia
rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 – 01).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 6.6.2024