Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale che permette alle parti di accordarsi sulla pena, rinunciando ai motivi di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24201/2024) offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Basato sulla Riduzione della Pena
Nel caso specifico, un imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello per la rideterminazione della pena per il reato di tentato furto aggravato. Successivamente, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che la riduzione della pena per la circostanza del tentativo non era stata applicata nella sua massima estensione, come previsto dall’art. 56 del codice penale.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere alla trattazione formale, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’ambito di revisione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è estremamente circoscritto.
Le Motivazioni sul Concordato in Appello e i Limiti all’Impugnazione
La Corte ha spiegato che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le parti rinunciano implicitamente a sollevare questioni che sono state oggetto della negoziazione. Non è possibile, quindi, presentare un ricorso in Cassazione per contestare aspetti relativi alla determinazione della pena, come la quantificazione di una diminuzione per una circostanza attenuante, se questi non si traducono in una sanzione palesemente illegale.
La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Una pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Nel caso in esame, il motivo del ricorso non rientrava in nessuna di queste categorie. Anzi, dal verbale di udienza emergeva chiaramente che l’accordo prevedeva esplicitamente una riduzione per il tentativo ‘non nella massima estensione’. Pertanto, la doglianza dell’imputato era palesemente infondata e contraria agli stessi termini dell’accordo che aveva sottoscritto.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il concordato in appello rappresenta una scelta processuale che comporta la rinuncia a determinate facoltà di impugnazione. Accettando un accordo sulla pena, l’imputato accetta anche le modalità con cui essa è stata calcolata, precludendosi la possibilità di contestarle in Cassazione, salvo i casi eccezionali di illegalità della pena o di vizi del consenso. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e consapevole da parte della difesa prima di aderire a un accordo, i cui termini divengono vincolanti e non più rinegoziabili in sede di legittimità.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello per motivi relativi alla quantificazione della pena?
No, di norma non è possibile. La Cassazione chiarisce che i vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducono in una sanzione illegale non possono essere contestati se sono stati oggetto dell’accordo tra le parti.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza del giudice diverso da quanto concordato.
Cosa succede se il ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza eme sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Bari in relazion furto aggravato. Deduce violazione di legge in quanto non era stata applicata nell estensione la riduzione di pena per il tentativo.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di con appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’uff motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis co nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico min richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cf Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11 Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consenti proposta di concordato riportata nel verbale di udienza, quanto al calcolo della formulata : ” pena base mesi 18 di reclusione ed €.210 di multa ridotta per il tent 56 cod.pen. non nella massima estensione a mesi 10 di reclusione ed €.120 di multa”.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do! ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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