Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESSITORE NOME NOME ad AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 9/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 14 novembre 2023 il Tribunale di Napoli Nord ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di 2 anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole, con la recidiva, dei reati di cui agli artt. 495 e 707 cod. pen., accertati in Mugnano di Napoli in data 23 novembre 2021.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2025, sulla base di quanto concordato da ll’imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell’ art. 599bis cod. proc. pen., ha ridetermiNOME la pena complessiva in 1 anno e 7 mesi di reclusione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 599bis cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., per mancanza o comunque apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronunzia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti.
Tanto premesso, osserva il Collegio che non è consentito proporre, con il ricorso per cassazione, questioni, anche rilevabili d ‘ ufficio, a cui l ‘ interessato abbia rinunciato in funzione dell ‘ accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall ‘ art. 599bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull ‘ intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all ‘ impugnazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 – 01). Infatti, l ‘ accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l ‘ unica eccezione dell ‘ irrogazione di una pena illegale (v. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 – 01, sulla non deducibilità della prescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01, su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01, non massimata su censure inerenti al trattamento sanzioNOMErio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell ‘ art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, considerato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità conseg ue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME