Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18593 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18593 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20/03/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore gener
NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
preso atto dell’avvenuto deposito di memoria da parte del difensore della RAGIONE_SOCIALE civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 20 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 27 aprile), ha sull’accordo delle part rideterminato in anni sette e mesi otto di reclusione la pena a carico di COGNOME NOME e in a otto e mesi quattro di reclusione la pena a carico di COGNOME NOME.
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i propri difensori, ricorsi quale eccepiscono l’illegittimità della sentenza impugnata.
2.1. In particolare, COGNOME NOME si duole della mancata retrodatazione da parte del sentenza di appello del tempus commissi delicti in riferimento alla fattispecie associativa (richiesta formulata nei motivi di appello, ove si chiedeva di “ritenere cessata la condotta associativa alla data del 14 giugno 2018”).
Pur avendo la Corte di appello accolto il concordato sulla pena negli esatti termini indi dall’imputato (anni sette e mesi otto di reclusione), deduce il ricorrente che su detto motivo era intervenuta rinuncia e che sussiste un concreto interesse sul punto, atteso che ove su questo profilo intervenisse il giudicato non sarebbe possibile una riproposizione in sede di incident esecuzione.
2.2. NOME eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello, nel recepire il concordato intervenuto tra imputato e Procuratore general ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contesta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relat a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclu sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 2924 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Inoltre, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclus soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione d reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 – dep. 2024, Abbatista Rv. 285702 – 03).
Per quanto concerne il ricorso in favore di COGNOMECOGNOME dalla sentenza impugnata e dal relativ verbale di udienza risulta che, dopo che la Corte territoriale aveva ritenuto “irricevibile” l della richiesta di concordato “in cui è condizionata alla esclusione della continuazione inter alle altre questioni di merito”, i difensori dell’imputato “chiedono tuttavia di valu retrodatazione della condotta associativa”. Pertanto, risulta che non vi è stata alcuna istanz revoca della proposta di concordato con richiesta di celebrazione dell’ordinario giudizio di appel Invece, la Difesa di COGNOME ha inteso proseguire con tale modalità di definizione del gravame per la parte in cui esso è stato ritenuto ammissibile dal Giudice di appello, invitando la Co “valutare” gli ulteriori profili di merito (estranei al perimetro del concordato).
2.1. La sentenza impugnata ha dunque correttamente richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui «la procedura della definizione concordata della pena, di cui all’art. comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l’imputato, nel concordare con il pubblico
ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di a sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, “patteggiata” fra le conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rin alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all’applicabilità dell’art. 129 pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità affe medesimo procedimento camerale di appello» (ex multis, Sez. 4, n. 24077 del 14/04/2004, Nwgwua, Rv. 228589 – 01).
2.2. Sotto altro profilo, rileva questa Corte che il profilo del tempus commissi delicti non può essere eccepito in sede di ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. dal momento che «in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il gi possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula l condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influen calcolo della pena» (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 – dep. 2020, Furino, Rv. 278114 – 01).
Per quanto concerne NOME, nel ricorso si lamenta che la Corte di appello – nel recepire l’accordo delle parti – non abbia ritenuto ex officio la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Trattasi di profilo chiaramente estraneo al perime dell’impugnazione di legittimità proponibile avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, Ferrarini, Rv. 278142 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma – giudicata congrua – di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Collegio ritiene che non debba farsi luogo alla condanna degli imputati alla rifusi delle spese di questo grado di giudizio richieste dalla RAGIONE_SOCIALE civile RAGIONE_SOCIALE, risultando la relativa domanda irricevibile. Invero, nell’atto depositato dalla predetta pa svolgono considerazioni d’ordine generale relative alla tipologia del giudizio di Cassazione e vizi nello stesso denunciabile, oltre che alla natura del danno risarcibile in sede penale. No è, invece, alcuna specifica indicazione relativa ai ricorsi proposti dagli imputati e alle ragi le quali gli stessi vadano giudicati inammissibili o rigettati.
5.1. In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di legi Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare come esso sia in ogni caso subordinato alla condizione che la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la t propri interessi (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 – 01). Recentemente si è ribadito tale principio chiarendosi che la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod.
pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte ci avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo dialettica del contraddittorio (così Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023 – dep. 2024, D., Rv. 285 – 01). Contributo fatti o che nella specie non è in alcun modo rinvenibile avendo, come g ek 0.. indicato, la parte civile rportato nella memoria considerazioni del tutto generiche e ast “mutuabili” in riferimento a qualsivoglia memoria presentata da una parte civile in sede giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2024