Concordato in Appello: Quando l’Accordo Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Ma quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di ricorrere ulteriormente in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiarimento definitivo: la rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’accordo, ha un effetto preclusivo che rende inammissibile un successivo ricorso basato proprio sui punti a cui si è rinunciato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania. In sede di appello, la difesa aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per una riduzione della pena, rinunciando contestualmente agli altri motivi di gravame. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta, aveva rideterminato la pena nella misura concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che prevede il proscioglimento immediato in presenza di determinate cause. Si trattava, tuttavia, di una questione che rientrava tra i motivi a cui lo stesso imputato aveva espressamente rinunciato per ottenere il beneficio del concordato.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di una trattazione formale. La decisione si fonda su un principio consolidato, che attribuisce al concordato in appello un valore vincolante e definitivo per le parti.
L’ordinanza ha stabilito che la scelta di aderire al concordato non limita solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’imputato, avendo rinunciato a specifici motivi di appello, non può ‘ripensarci’ e riproporli davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599 bis c.p.p. è equiparabile, nei suoi effetti, alla rinuncia all’impugnazione. Quando una parte rinuncia a far valere determinate doglianze in cambio di un vantaggio (la riduzione della pena), compie una scelta processuale che non può essere revocata in un secondo momento. Permettere il contrario significherebbe vanificare la funzione stessa dell’istituto del concordato in appello, che mira a una rapida e definitiva conclusione del processo.
I giudici hanno richiamato una giurisprudenza costante (tra cui le sentenze n. 29243/2018, n. 4727/2018 e n. 8912/2018), secondo cui l’inammissibilità del ricorso, in questi casi, è talmente evidente da poter essere dichiarata con un’ordinanza emessa in camera di consiglio non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata attentamente. L’accordo offre un indubbio vantaggio in termini di certezza e riduzione della sanzione, ma comporta la rinuncia definitiva a contestare la condanna su tutti i punti non inclusi nell’accordo stesso. Una volta firmato il patto processuale, non è più possibile tornare indietro. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver firmato un concordato sulla pena in appello?
No, non è possibile ricorrere per Cassazione basandosi sui motivi di appello a cui si è espressamente rinunciato in funzione dell’accordo. La rinuncia ha un effetto preclusivo che rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso su motivi a cui si era rinunciato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La decisione può essere presa con una procedura semplificata (ordinanza in camera di consiglio non partecipata), data la manifesta infondatezza del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36228 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza n. 1412/2025 con cui la Corte di appello di Catania accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condan inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dal parti, è inammissibile.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in fun dell’accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgime processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 6 ottobre 2025
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