Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11797 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 31/5/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la carenza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo B).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo cui è affidato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al c:oncordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti ed ovvero diversa da quella prevista dalla legige (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria,, Rv. 275234 – 01). Nel caso di specie, risulta dal verbale di udienza che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alle circostanze attenuanti generiche ed ha conseguentemente concordato la pena con il Procuratore generale.
Orbene, la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, iv compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, COGNOME, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicat sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, COGNOME, Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all’an della responsabilità E:! l’accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 22 febbraio 2024.