Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo a difesa e accusa di accordarsi sulla pena da applicare nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare una sentenza che recepisce tale accordo? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la linea rigorosa, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi oggetto di rinuncia implicita nell’accordo stesso.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Dopo l’Accordo
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello sulla pena da applicare, decideva di presentare comunque ricorso per Cassazione. Nel suo ricorso, l’imputato lamentava questioni che erano state superate proprio dall’accordo: in particolare, denunciava in via generica la violazione dell’art. 129 c.p.p. (che impone l’obbligo di assoluzione immediata in caso di evidenza dell’innocenza) e la mancata esclusione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche. Questi ultimi, tuttavia, erano proprio i punti su cui si fondava l’accordo per la rideterminazione della pena.
Limiti del Ricorso e Concordato in Appello
La Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire, ancora una volta, la natura e i limiti del concordato in appello. L’articolo 599-bis c.p.p. prevede che le parti possano chiedere alla Corte d’Appello di concordare sull’accoglimento di alcuni motivi, rinunciando agli altri. Se l’accordo riguarda la pena, questa viene indicata al giudice, che poi decide in camera di consiglio.
La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, ha stabilito che la sentenza emessa a seguito di questo accordo può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo.
2. Difetti nel consenso prestato dal Procuratore Generale.
3. Una decisione del giudice che si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso non è consentito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e lineari. I giudici hanno sottolineato che le doglianze dell’imputato non rientravano in nessuna delle categorie ammesse. L’imputato non contestava un vizio del suo consenso o un errore del giudice nel recepire l’accordo. Al contrario, tentava di rimettere in discussione elementi (come la valutazione della recidiva e delle attenuanti) che erano stati implicitamente oggetto di rinuncia nel momento stesso in cui aveva accettato il concordato in appello sulla pena. Lamentare la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. è parimenti inammissibile, poiché l’accordo sulla pena presuppone la rinuncia a una pronuncia di proscioglimento nel merito. Il ricorso, pertanto, si basava su motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: il concordato in appello è un patto processuale che, una volta siglato e ratificato dal giudice, preclude la possibilità di contestare gli elementi che ne sono alla base. Chi sceglie questa via processuale accetta un compromesso, ottenendo una pena certa in cambio della rinuncia ad altre potenziali difese. Impugnare la sentenza per motivi a cui si è rinunciato non solo è contrario alla logica dell’istituto, ma è processualmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, a sanzione di un ricorso palesemente infondato.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, nel consenso del Procuratore, o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo stipulato.
Dopo un concordato in appello, si può lamentare la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No. La Corte ha stabilito che le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale sono inammissibili, in quanto l’accordo sulla pena implica una rinuncia a tali specifiche valutazioni di merito.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 18/02/1981
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorso di COGNOME è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli al eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato non ponendo profili di illegalità della pena, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. e la mancata esclusione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di motivo rinunciato, è inammissibile.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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Il Presidente