Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; procedimento trattato con il rito ‘ de plano ‘.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. in data 12 dicembre 2024, applicava a COGNOME NOME la pena concordata tra le parti di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 1650,00 di multa, riconosciuta la continuazione tra i fatti di rapina e ricettazione giudicati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della stessa Corte di appello del 17/12/2018.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. quanto all’omessa motivazione sulla affermazione di responsabilità.
Il ricorso è proposto per motivi generici e comunque non deducibili avverso sentenze di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero va evidenziato come la sentenza impugnata dia espressamente atto che il ricorrente in sede di proposta di concordato ha rinunciato ai motivi afferenti l’affermazione di responsabilità e, rispetto a tale statuizione, l’impugnazione nulla di specifico deduce limitandosi ad una generica doglianza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME