Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 7397  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
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sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 11/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 22 dicembre 2022, ha rideterminato la pena nei confronti NOME COGNOME, in relazione ai reati a lui ascritti, nella misura di cinque anni di reclusione. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l’appellante aveva rinunciato ai motivi diversi dalla richiesta di riduzione della pena, relativamente alla quale aveva raggiunto con il Pubblico ministero un accordo che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ne prevedeva la rideterminazione nella misura più sopra indicata.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa immediata declaratoria di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, va ricordato che in tema di concordato in appello, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi del 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della vol della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero s richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Inoltre, le S Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che nei confronti della sente resa all’esito di un concordato in appello sia proponibile il ricorso per cass con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescri maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01).
3.1. Osserva, tuttavia, il Collegio che le Sezioni unite hanno affrontato i in cui la prescrizione non aveva riguardato un precedente motivo di appel concludendo, del tutto condivisibilmente, che in ipotesi siffatta la generale ri ai motivi di appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., non potesse valere come rinuncia espressa alla prescrizione.
Nel caso qui esaminato, invece, il ricorso ha dedotto la mancata valutazio delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. p avere l’imputato commesso il fatto. Diversamente dal caso oggetto della pronunci delle Sezioni unite, dunque, l’odierna censura, concernendo un motivo sul responsabilità che era stato oggetto di rinuncia, deve ril:enersi prec pertanto, inammissibile.
 L’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve esse dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in data 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore