Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 6809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 13 novembre 2023, i parziale riforma della decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto il 26 maggio 2 all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di cui ai 4 e 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi il 3 aprile 2023, condannandolo, con la recidiva, riconosciuta la continuazione ed applicata la diminuzione per i rito, alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterm riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
Il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, illogica e contraddittoria quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. p (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, de legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinun a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai (pp. 2-3), della ,legittimità dell’iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in a
L’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibil del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024.