Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue conseguenze sulla possibilità di ricorrere in Cassazione sono stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili di questa procedura, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena, ha tentato di rimettere in discussione la decisione.
I fatti del caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, proponeva appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, le parti raggiungevano un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il cosiddetto concordato in appello. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, rideterminava la pena come concordato.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando motivi che, di fatto, rimettevano in discussione aspetti decisi o implicitamente superati dall’accordo stesso.
La decisione sul concordato in appello e i suoi limiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale legato agli effetti del concordato in appello.
La rinuncia ai motivi come effetto dell’accordo
I giudici hanno chiarito che la stipula di un concordato in appello comporta una rinuncia implicita a tutti i motivi di impugnazione che non sono stati esclusi dall’accordo. L’effetto devolutivo dell’appello viene così limitato ai soli punti non oggetto di rinuncia. Di conseguenza, non è possibile presentare un successivo ricorso in Cassazione basato su motivi che si dovevano considerare superati dall’accordo, come la valutazione delle condizioni per un proscioglimento o la congruità della pena concordata.
L’illegalità della pena come unica via percorribile
La Corte ha specificato, richiamando un suo precedente orientamento, che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo in casi eccezionali e circoscritti. In particolare, è possibile contestare la decisione solo quando la pena applicata sia “illegale”. Questo si verifica quando la sanzione non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato, oppure quando è di una specie diversa da quella legalmente prevista. Qualsiasi altra doglianza sulla determinazione della pena è preclusa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che permettere un ricorso basato su motivi rinunciati snaturerebbe la funzione stessa del concordato in appello. Questo istituto si basa su una logica di accordo processuale che, in cambio di una pena certa e potenzialmente più mite, richiede all’imputato di abbandonare altre contestazioni. Riaprire la discussione su tali punti in sede di legittimità vanificherebbe l’accordo e l’economia processuale che ne deriva. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende è la conseguenza diretta della presentazione di un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un indirizzo giurisprudenziale consolidato e lancia un messaggio chiaro: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Una volta siglato l’accordo, le vie di impugnazione si restringono drasticamente. Gli unici spiragli rimangono per contestare vizi gravi e palesi, come l’illegalità della pena, mentre ogni altra questione relativa al merito o alla quantificazione della sanzione concordata deve considerarsi definitivamente chiusa.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
No, la possibilità di ricorrere è fortemente limitata. Il ricorso è inammissibile se si basa su motivi che sono stati oggetto di rinuncia, esplicita o implicita, a seguito dell’accordo sulla pena.
Quali motivi possono essere validamente presentati in Cassazione dopo un concordato?
Il ricorso è ammissibile principalmente per contestare l’illegalità della pena inflitta, ad esempio se questa eccede i limiti massimi previsti dalla legge o se è di una specie diversa da quella legalmente stabilita. Sono esclusi i motivi attinenti alla valutazione del merito o alla congruità della pena concordata.
Cosa accade se si propone un ricorso inammissibile avverso una sentenza di concordato in appello?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, spesso con una procedura semplificata senza udienza (de plano). Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giud appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che in tema di concordato in appello è inammissibile il ricorso in cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero dive quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, R.v. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglier i e estensore
Il Preit1ente