Concordato in appello: quando la scelta preclude il ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla pena, ma quali sono le conseguenze di tale scelta su un eventuale successivo ricorso in Cassazione? L’ordinanza n. 6721/2024 della Corte di Cassazione offre un chiarimento decisivo: la rinuncia ai motivi di merito è una scelta che preclude la possibilità di ridiscuterli davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, applicando l’istituto del concordato in appello. Attraverso questo accordo, l’appellante aveva di fatto rinunciato ai motivi di appello che contestavano la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale).
Nonostante l’accordo raggiunto, la stessa parte presentava ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità) e la carenza di motivazione in ordine alla sua responsabilità. Si trattava, in sostanza, degli stessi punti ai quali aveva implicitamente rinunciato con il concordato.
La Decisione della Corte e l’impatto del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale del concordato in appello: l’effetto devolutivo dell’impugnazione. Quando le parti si accordano sulla pena, la cognizione del giudice di appello viene limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia. La rinuncia ai motivi di merito, finalizzata a ottenere una pena concordata, cristallizza l’affermazione di responsabilità.
Di conseguenza, è inammissibile un successivo ricorso in Cassazione che miri a riaprire la discussione su questioni a cui si è già rinunciato, come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento o altri vizi relativi all’affermazione di colpevolezza.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare, la sentenza Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019). Il ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è precluso se vengono dedotti:
1. Motivi relativi a questioni rinunciate: L’accordo sulla pena presuppone l’accettazione del giudizio di colpevolezza.
2. Mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: Salvo casi di palese evidenza non rilevata dal giudice, questa valutazione è assorbita dalla rinuncia ai motivi di merito.
3. Vizi sulla determinazione della pena: L’appello è consentito solo se la pena applicata risulta illegale, ovvero non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge, ma non per contestare la sua congruità, essendo stata oggetto dell’accordo.
Poiché i motivi del ricorso rientravano pienamente nelle categorie precluse, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione con una procedura semplificata de plano (ex art. 615-bis c.p.p.), condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura tombale del concordato in appello per quanto riguarda le questioni di merito. La scelta di accedere a questo istituto processuale è strategica e deve essere ponderata attentamente, poiché comporta una rinuncia definitiva alla possibilità di contestare l’affermazione di responsabilità. Il ricorso in Cassazione resta un’opzione percorribile solo per vizi di legalità della pena o per altre questioni procedurali non coperte dall’accordo, ma non per rimettere in discussione il cuore della vicenda processuale.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è inammissibile se contesta questioni di merito o di responsabilità a cui si è rinunciato con l’accordo. È possibile ricorrere, ad esempio, solo se la pena concordata e applicata dal giudice è illegale (cioè fuori dai limiti previsti dalla legge o di specie diversa).
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello?
Comporta che l’imputato accetta l’affermazione di responsabilità e limita la discussione in appello alla sola determinazione della pena. Questa rinuncia preclude la possibilità di sollevare nuovamente le stesse questioni in un successivo ricorso per Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La Corte dichiara l’inammissibilità con un’ordinanza, senza entrare nel merito della questione. La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
t – dato avviso ali ‘è — pà-Ft1;, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME denuncia la violazi dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione in ordine all’assenza dei presupposti l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giud appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero div quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere r estensore
Il Presi nte