Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il processo penale prevede diversi strumenti per definire le controversie, tra cui il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Questo istituto permette all’imputato e alla Procura di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, ma comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Con l’ordinanza n. 6726/2024, la Corte di Cassazione ribadisce i rigidi limiti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
I Fatti del Caso: un Appello Definito con Accordo
Nel caso in esame, un imputato, condannato per il reato di evasione, aveva proposto appello. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, sfociato in una sentenza di concordato in appello. Nonostante l’accordo, l’imputato presentava ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo alla congruità della pena applicata, ritenendola eccessiva.
La Decisione della Cassazione e il Ruolo del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del concordato in appello: l’effetto devolutivo limitato. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia volontariamente ai motivi di appello che non riguardano l’accordo stesso. Di conseguenza, la cognizione del giudice di secondo grado viene circoscritta ai soli punti non oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni: i Limiti Imposti dall’Accordo Processuale
La Cassazione ha chiarito che proporre un ricorso basato su motivi ai quali si è già rinunciato in appello è una pratica non consentita. L’accordo sulla pena implica l’accettazione della sua congruità. Pertanto, non è più possibile, in sede di legittimità, sollevare questioni relative alla correttezza della determinazione della sanzione, a meno che non si configuri un’ipotesi di ‘pena illegale’.
Una pena è considerata ‘illegale’ solo quando non è prevista dall’ordinamento giuridico, quando è di specie diversa da quella stabilita dalla legge o quando è determinata in misura superiore o inferiore ai limiti edittali. Nel caso di specie, il ricorrente contestava unicamente la valutazione discrezionale del giudice (la ‘congruità’), un aspetto coperto dall’accordo e quindi non più sindacabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica che preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. La rinuncia ai motivi di merito è un atto definitivo che cristallizza la pena concordata. La conseguenza di un ricorso presentato in violazione di questi principi è non solo la sua inammissibilità ‘de plano’ (cioè senza udienza), ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Dopo un concordato in appello è possibile ricorrere in Cassazione per contestare l’entità della pena?
No, la rinuncia ai motivi di merito con il concordato preclude la possibilità di contestare la congruità della pena in Cassazione. L’unica eccezione riguarda i casi in cui la sanzione applicata sia ‘illegale’, cioè non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso in Cassazione dopo una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si lamenta l’illegalità della pena inflitta (ad esempio, una pena di specie diversa da quella prevista o di durata superiore al massimo legale) o se si dimostra che sussistevano le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile in questi casi?
Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a KAVAJE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso- alle pà- r-Ti;`, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME denuncia il vi motivazione in relazione alla congruità della pena applicata per il reato di evasione;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giud appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero div quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Ftv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il consigliere-estensore
Il Presi ente