Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 5923  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Tunisia DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Genova;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impug na ta, la Corte GLYPH appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di impe 8 settembre 2022, rideterminava la pena, ex art., 599-bis cod: proc. peri
confronti di NOME COGNOME in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.
 Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge, e perché è generico, non deducendo quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’art. 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i moti dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istitu dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 de 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 dei 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a
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quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l’an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza)limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
6.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 453~ in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigl estensore
Il Presidente