Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Blocca il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di presentare un successivo ricorso per Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce la portata preclusiva di questo istituto, sottolineando come la scelta del concordato implichi una rinuncia sostanziale a far valere determinate questioni legali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di primo grado che riconosceva un imputato colpevole per una serie di reati, tra cui truffa e occultamento della targa di un veicolo, quest’ultimo qualificato ai sensi dell’art. 490 del codice penale. L’imputato proponeva appello e, in quella sede, le parti raggiungevano un accordo sulla pena, che veniva ratificato dalla Corte di Appello di Genova con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che l’occultamento della targa non dovesse essere considerato un reato penale (art. 490 c.p.), bensì un mero illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, del codice della strada. Si trattava, quindi, di una questione di corretta qualificazione giuridica del fatto.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, che il collegio ha inteso ribadire con forza: l’adesione al concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che sono state implicitamente superate e rinunciate con l’accordo stesso.
La Rinuncia Implicita ai Motivi di Ricorso
Secondo la Suprema Corte, il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non si limita a definire la pena, ma ha effetti preclusivi sull’intero processo, incluso il giudizio di legittimità. Scegliendo di accordarsi sulla pena, l’imputato rinuncia a tutti i motivi di appello e, di conseguenza, a sollevare questioni che avrebbe potuto far valere in quella sede, comprese quelle rilevabili d’ufficio come l’errata qualificazione giuridica del reato.
Le Motivazioni della Scelta Legislativa
Le motivazioni alla base di questo orientamento risiedono nella natura stessa dell’istituto. Il concordato in appello è un patto processuale che mira a una rapida definizione del giudizio, in cambio di una pena concordata. Consentire all’imputato di rimettere in discussione in Cassazione i presupposti giuridici su cui si fonda la condanna, dopo aver beneficiato dell’accordo, svuoterebbe di significato l’istituto e ne comprometterebbe l’efficacia deflattiva. L’accordo, quindi, ‘cristallizza’ la situazione giuridica, rendendola non più contestabile se non per vizi specifici dell’accordo stesso, che non erano stati dedotti nel caso di specie.
La Corte ha specificato che l’effetto preclusivo è analogo a quello che si verifica in caso di rinuncia all’impugnazione. Accettando il concordato, l’imputato accetta l’assetto della sentenza di primo grado, come modificata solo per quanto riguarda la pena, rinunciando a ogni altra doglianza.
Le Conclusioni
In conclusione, la pronuncia conferma che il ricorso per Cassazione è inammissibile se proposto per motivi che, seppur astrattamente fondati (come una violazione di legge), sono stati oggetto di una rinuncia implicita attraverso la stipula di un concordato in appello. L’imputato che sceglie la via dell’accordo deve essere consapevole che tale scelta comporta il sacrificio di altre strategie difensive, inclusa la possibilità di far valere in Cassazione un’errata qualificazione del reato. La conseguenza pratica di questa decisione è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a causa della manifesta infondatezza del ricorso proposto per colpa.
È possibile presentare ricorso per Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
No, il ricorso è inammissibile se riguarda questioni (anche rilevabili d’ufficio) a cui l’interessato ha di fatto rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, come stabilito dall’art. 599-bis cod. proc. pen.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, accettando il concordato in appello, ha rinunciato a sollevare ulteriori questioni legali, compresa quella relativa alla presunta errata qualificazione giuridica di uno dei reati contestati.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, poiché si ritiene che abbia proposto il ricorso per colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Genova con sentenza del 17/3/2023 ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito di appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado che l’aveva riconosciuto colpevole di una pluralità di reati di truffa ed al altro.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge per essersi riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 490 cod. pen. in relazione all’occultament della targa di un veicolo, laddove, invece, si assume avrebbe dovuto configurarsi l’illecito amministrativo di cui all’art. 100 comma 12 del codice della strada.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qual l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice
di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende a titolo di sanzione pecuniaria
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023
L’estensore
Il Presidente