Concordato in appello: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1189/2024) ha ribadito con forza un principio fondamentale: la scelta di aderire a tale accordo ha effetti preclusivi e limita drasticamente la possibilità di un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo la decisione per comprendere la portata di questo principio.
I fatti del caso: un ricorso dopo l’accordo in appello
Tre individui, condannati in primo grado, avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello. In base a questo patto, rinunciavano a determinati motivi di impugnazione, in particolare quelli relativi all’affermazione della loro responsabilità, in cambio di una rideterminazione della pena. La Corte di Appello aveva recepito l’accordo, emettendo una sentenza conforme.
Nonostante l’accordo, i tre imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni: uno contestava le ragioni della condanna e la pena, un altro l’aumento per la continuazione del reato, e il terzo l’omessa valutazione di cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dovuto quindi valutare se tali ricorsi fossero ammissibili.
La decisione della Corte e l’effetto preclusivo del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. La decisione si basa su un ragionamento lineare e rigoroso: il concordato in appello non è una semplice transazione, ma un atto processuale con cui l’imputato rinuncia consapevolmente a far valere determinate censure in cambio di un trattamento sanzionatorio concordato.
Questo accordo, una volta recepito dal giudice, limita non solo la cognizione del giudice d’appello ma preclude anche l’intero svolgimento processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità, per i punti che sono stati oggetto di rinuncia.
Le motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si articolano su due pilastri argomentativi principali.
Il primo è l’analogia con la rinuncia all’impugnazione. La Corte spiega che, così come chi rinuncia a un appello non può poi ripensarci, chi accetta un concordato in appello rinunciando a specifici motivi, non può riproporli in Cassazione. L’accordo sulla pena limita la controversia e cristallizza la decisione sui punti concordati.
Il secondo pilastro si basa sull’analogia con il patteggiamento. La Corte richiama un principio consolidato delle Sezioni Unite secondo cui la pena patteggiata non può essere messa in discussione in sede di legittimità, se non nell’ipotesi eccezionale in cui sia stata determinata contra legem, ovvero in violazione dei limiti edittali o di specifiche norme di legge. Nel caso di specie, le pene irrogate erano pienamente all’interno dei limiti previsti dalla legge, rendendo ogni censura sul punto infondata.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza della Cassazione offre un importante monito per la difesa. La scelta di percorrere la strada del concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché rappresenta una via quasi senza ritorno. Accettando l’accordo, l’imputato si preclude la possibilità di contestare in Cassazione sia la propria responsabilità sia l’entità della pena concordata, a meno di palesi illegalità.
La decisione rafforza la natura definitiva dell’accordo, garantendo l’efficacia deflattiva dell’istituto e impedendo un uso strumentale del ricorso per cassazione come un ‘terzo grado’ di merito su questioni già definite consensualmente tra le parti.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza decisa con un concordato in appello?
Di regola, no. L’ordinanza chiarisce che l’adesione al concordato in appello, con la conseguente rinuncia a specifici motivi, preclude la possibilità di riproporre tali questioni in Cassazione. L’accordo limita il successivo svolgimento del processo.
Quali sono le uniche eccezioni per cui si può impugnare una pena concordata in appello?
L’unica eccezione menzionata è quella di una determinazione della pena contra legem, cioè illegale. Questo si verifica se la pena applicata è al di fuori dei limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge per quel reato. Se la pena è all’interno dei limiti legali, non può essere contestata.
Cosa succede se si presenta un ricorso ritenuto inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME nato a Roma il 14/02/1981
NOME NOME NOMECOGNOME nato a Roma il 04/01/1997
COGNOME NOME nato a Roma il 19/03/1992
avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita !a relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedur semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti d legge, avendo i ricorrenti rinunciato in sede di concordato in appello ai motivi responsabilità.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, a l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non s cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’i svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Ed invero i ricorsi – con cui il COGNOME censura le ragioni affermazione di responsabilità e la pena, il COGNOME l’incremento di pena pe continuazione e lo Sparapano l’omessa valutazione ex art. 129 cod. proc. pen esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sens dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la sc sanzionatoria, la pena da applicare.
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi ch censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al d dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie essendo le pene irrogate ai ricorrenti all’interno dei limiti ed
Che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.