Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44786 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/11/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato a NAPOLI il 05/10/1974
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli Nord -ufficio Gip- in data 25 gennaio 2024, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 296, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e 474 cod. pen., ha rideterminato la pena, sulla concorde richiesta delle parti, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice Ł limitata ai motivi non
oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878).
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME