Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il 05/03/1997
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
p ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
La Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-b i s cod, proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Ne consegue che i profili dedotti nel ricorso non rientrano nel numerus ciaosus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente delia
colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provve- dimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso il 25/03/2025