Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 19056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 03/03/1974
avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a NOME COGNOME, imputato del delitto di furto con strappo aggravato dalla recidiva (fatto commesso in Napoli l’11 giugno 2024), la pena concordata con il Procuratore Generale.
Il ricorso per cassazione, proposto da ll’imputato tramite il difensore, consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, per non avere il giudice valutato, nell’operare la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, la possibilità di concedergli le circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, risultando, non solo dalla motivazione della sentenza impugnata, ma anche dal verbale d ell’ udienza del processo di appello , che nell’accedere all’istituto di cui all’ art. 599bis cod. proc. pen., l’imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di gravame avente ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, concordando con il Procuratore Generale esclusivamente la rideterminazione del quantum di pena.
Donde, deve valere il principio di diritto secondo cui, nei confronti della sentenza resa all ‘ esito di concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le molte, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2025.