Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31798 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31798 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Caltanissetta il 10/11/1958
avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12/02/2025, la Corte d’appello di Caltanissetta, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 15/02/2024 del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub iudice (di cui ai capi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33 34, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 dell’imputazione) e il reato per il quale NOME COGNOME era stato condannato con la sentenza del 26/09/2023 della Corte d’appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 09/02/2024, rideterminava in sei anni, sette mesi e dodici giorni di reclusione ed C 6.589,00 di multa la pena complessivamente irrogata allo stesso NOME COGNOME per tutti gli indicati reati.
Avverso la menzionata sentenza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione
all’art. 129 c.p.p. – Difetto di motivazione», atteso che «nel provvedimento impugnato è palese il difetto di motivazione, in quanto non è possibile arrivare a comprendere il motivo dell’omessa applicazione dell’art. 129 c.p.p.», e che «ll’imputato sono stati contestati il delitto associativo nonché quelli di truffe altro senza che, però, sussistessero elementi concreti che inducevano a ritenere la certezza della responsabilità».
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reat per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine all’inesistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e in ordne all’affermazione della sua responsabilità – cioè a un motivo «di merito» al quale aveva rinunciato (pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata) – non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui all legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2025.