Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26820 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art b, cod. proc. pen. per mancato vaglio delle condizioni previste dall’art. 129 c pen..
Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito.
Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell’art. 610 cod. pen.”….la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ric stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sen applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata dell’articolo 599 bis”. In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte pro dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la s pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d’ufficio ed in a di contraddittorio. Al proposito va sottolineata l’assenza di simmetria tra la l dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previs motivi proponibili avverso la sentenza di cui all’art. 599 bis cod. proc. pen. ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 co pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; di modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il co
in appello alcuna ipotesi di censure ricorripili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità
de plano sicchè la doglianza proposta non ha
fondamento nella parte in cui propone una simmetria tra sentenza ex art. 444 cod.
pen. e pronuncia ex art. 599 bis cod. proc. pen.. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
Rv. 272969 – 01).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relati formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al conse
Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del di appello mentre alcuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti mo
rinunciati. Del resto, deve ancora essere rammentato che la giurisprudenza prece l’abrogazione del primo concordato in appello aveva già stabilito che in tema
patteggiannento in appello il giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599 bis cod. proc. pen.) non
a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause pre dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità as
inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice
limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal cita cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).
L’impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con consegu condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i pr di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 giugno 2025
Il Co sigliere est.
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