Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30863 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 01/07/1995
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai se dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 20 n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anch quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei m di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo»;
che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, d ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4 proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai m d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza ess neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale divers l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919);
che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale c impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sic deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, a rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della s inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dall prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 2761 Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica d fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi rel alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme de pronuncia del giudice;
che, nel caso in esame, la difesa di NOME COGNOME ed il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grad l’accoglimento del motivo concernente l’applicazione delle circostanze attenuan generiche in rapporto di equivalenza con la contestata aggravante e la misura de pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo censura da parte dell’imputato;
che, a quest’ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza legittimità, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formul sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle re questioni devolute con l’appello in quanto, a causa dell’effetto devolutivo pro dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, COGNOME deduce che il giudic di appello non ha offerto una congrua motivazione a supporto dell’operat commisurazione della pena;
che la censura è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello h debitamente esposto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, ne termini concordati dalle parti, è congrua e proporzionata – con riferimento al concessione delle circostanze attenuanti generiche, all’esito del giudiz bilanciamento, nonché alla determinazione della pena base e degli aumenti per l continuazione – rispetto alla concreta gravità dei fatti, desunta dalle moda della condotta, dal danno arrecato alla vittima e dall’intensità del dolo, capacità a delinquere palesata dall’imputato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 05/06/2025.