Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12501 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 25/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Santa Croce di Magliano il 07/12/1974
avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. del 13/12/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 21/06/2024.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
Il ricorso Ł inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui Ł affidato.
Invero, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza n. 120 del 15/06/2023 della Corte costituzionale – rientra nell’accordo intercorso tra le parti, così come la pena applicata all’odierno ricorrente, peraltro, correttamente determinata, che Ł stata concordata con il Procuratore generale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità Ł consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata Ł solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo
NOME COGNOME NOME COGNOME
SANDRA RECCHIONE
R.G.N. 4702/2025
accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non Ł ravvisabile l’illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato ascritto all’imputato.
Dunque, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità costituisce parte integrante dell’accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che l’imputato non può dolersene.
Va, peraltro, aggiunto che il giudice di prime cure ne aveva escluso l’applicabilità in ragione della gravità che connota la vicenda per cui si procede, tenuto conto della reiterazione della condotta criminosa e del tenore di talune minacce, rivolte anche alla madre del debitore, circostanza questa ben presente alla Corte territoriale, che ne ha dato atto a pag. 2 della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME