Concordato in appello: quando l’accordo chiude la porta alla Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo volto a velocizzare la definizione dei processi. Tuttavia, la sua adozione comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti al ricorso successivo, chiarendo che l’accordo sui motivi preclude quasi ogni ulteriore doglianza.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, aveva comunque deciso di presentare ricorso per cassazione. L’oggetto della sua contestazione era la qualificazione giuridica del fatto, in particolare la mancata applicazione di una fattispecie di reato meno grave prevista dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello di Roma aveva recepito l’accordo tra le parti ed emesso la sentenza di conseguenza. Nonostante ciò, la difesa ha tentato di rimettere in discussione un punto che, implicitamente, era stato superato dall’accordo stesso.
La Disciplina del Concordato in Appello e l’inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile utilizzando una procedura semplificata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché basato su motivi non consentiti. Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Secondo la giurisprudenza costante, l’accordo tra le parti sui punti della controversia da definire in appello implica una rinuncia a sollevare qualsiasi altra questione nel successivo giudizio di legittimità. Questo principio vale anche per le questioni che, in assenza di accordo, potrebbero essere rilevate d’ufficio dalla stessa Corte.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che l’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. cristallizza il perimetro del giudizio. Le parti, accettando di concordare i motivi, accettano anche la sentenza che ne deriverà, rinunciando a future contestazioni sui punti concordati o su quelli non inclusi nell’accordo. L’unica eccezione a questa regola ferrea, come precisato dalla stessa Corte richiamando un proprio precedente (Sez. 6, n. 41254 del 2019), riguarda l’ipotesi in cui venga irrogata una pena illegale. Solo in questo caso, il ricorso per cassazione sarebbe ammissibile. Nel caso di specie, la contestazione non riguardava l’illegalità della pena, ma la qualificazione giuridica del reato, un aspetto che rientra a pieno titolo tra quelli coperti dalla rinuncia implicita nell’accordo. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è un patto processuale che, sebbene vantaggioso per la rapidità del processo, ha l’effetto di limitare drasticamente il diritto di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, aderendo a tale procedura, si rinuncia a quasi ogni possibilità di ricorrere in Cassazione. La decisione finale della Corte d’Appello diventa, di fatto, definitiva, salvo il rarissimo caso di una sanzione palesemente illegale. La scelta di percorrere la strada del concordato deve quindi essere attentamente ponderata, bilanciando il beneficio di una pena potenzialmente più mite e certa con la perdita quasi totale di un ulteriore grado di giudizio.
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sui motivi di appello (concordato in appello)?
Di norma, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sui motivi di appello implica la rinuncia a proporre ulteriori doglianze in sede di legittimità, poiché l’accordo stesso definisce l’oggetto del giudizio in modo vincolante.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono di impugnare una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello?
L’unica eccezione espressamente menzionata dalla giurisprudenza è l’irrogazione di una pena illegale. In tutti gli altri casi, anche per questioni che potrebbero essere rilevate d’ufficio, il ricorso è considerato inammissibile.
La qualificazione giuridica del fatto può essere contestata in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, la contestazione relativa alla qualificazione giuridica del fatto è considerata uno dei motivi a cui si rinuncia implicitamente con la sottoscrizione del concordato in appello. Pertanto, non può essere oggetto di ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48267 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 48267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/04/2023 emessa dalla Corte d’appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti;
4-e
Considerato che invero, il motivo dedotto, peraltro genericamente, in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appella ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del’ fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.