Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con una possibile ridefinizione della pena. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini del ricorso avverso le sentenze emesse in seguito a questo istituto.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pronunciata proprio a seguito di un accordo sulla pena. I motivi del ricorso si concentravano su un presunto vizio di motivazione relativo alla dosimetria della pena e alla mancata verifica di cause che avrebbero potuto escludere la responsabilità penale. In sostanza, il ricorrente contestava aspetti che, in un normale processo d’appello, sarebbero stati oggetto di piena valutazione da parte del giudice.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44542/2023, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate questioni, limitando drasticamente i motivi per un successivo ricorso in Cassazione. L’accordo tra le parti cristallizza la pena e chiude la porta a doglianze relative a punti che sono stati oggetto della transazione processuale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su argomentazioni giuridiche precise, che delineano la natura e gli effetti dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
La Corte ha sottolineato come il concordato in appello abbia un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale successivo. Accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a contestare i capi e i punti della decisione che non sono stati oggetto di negoziazione. Questo potere dispositivo riconosciuto alla parte non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma si estende anche al giudizio di legittimità.
I Limiti dell’Impugnazione
Il ricorso per Cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è consentito solo per motivi molto specifici. Essi riguardano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Mancanza o vizio del consenso del Procuratore Generale.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili le doglianze, come quelle sollevate nel caso in esame, relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione d’ufficio delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. La logica è che non si può, da un lato, beneficiare di un accordo sulla pena e, dall’altro, pretendere che il giudice valuti questioni incompatibili con l’accordo stesso.
Conformità della Pena Concordata
Infine, i giudici hanno osservato che la pena applicata era esattamente quella concordata tra le parti e rientrava ampiamente nella ‘forchetta edittale’ prevista dalla legge per il reato contestato. Non vi era quindi alcuno spazio per una rivalutazione della dosimetria sanzionatoria in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza l’idea che il concordato in appello è una scelta strategica che deve essere ponderata con attenzione. Sebbene possa portare a una riduzione della pena e a una rapida definizione del processo, essa preclude quasi ogni possibilità di un ulteriore controllo di legittimità sulla decisione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, accettando l’accordo, si rinuncia implicitamente a sollevare questioni di merito o di diritto che altrimenti potrebbero essere fatte valere davanti alla Cassazione. La sentenza diventa, per la maggior parte degli aspetti, definitiva, salvo i rari casi di vizi genetici dell’accordo stesso.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, nel consenso del Procuratore Generale, o qualora la decisione del giudice sia difforme da quanto concordato.
Dopo un concordato in appello, si possono sollevare questioni che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, come le cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.)?
No. Secondo la Corte, l’accordo sulla pena ha un effetto preclusivo. L’interessato, accettando il concordato, rinuncia a sollevare tali questioni, anche se rilevabili d’ufficio, poiché sono funzionali all’accordo stesso e alla definizione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di concordato in appello?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 4.000 euro) in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44542 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44542 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
[dio avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio e alla mancata verifica di cause di esclusione della responsabilità e della pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’int ressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edittali improntat minimo.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.10.2023.