Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40818 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 21/2/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso deciso con procedura de plano.
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la – sentenza indicata in -epigrafe -che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti soggettive, ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice in data 17 giugno 2022- propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo della impugnazione il vizio di motivazione (assente) in ordine al giudizio di bilanciamento in mera equivalenza tra circostanze di segno diverso, laddove la Corte avrebbe dovuto ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. S i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene
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per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv: 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019,- Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
2.3. Nel caso in esame, in disparte dalla rinuncia ai motivi di appello, l’accordo sulla sanzione “proposta”, calcolata sulla base del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno diverso, ha determinato una preclusione processuale a mettere in discussione le circostanze già riconosciute e bilanciate secondo l’accordo raggiunto tra le parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tale oggetto.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.