Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Cernusco sul Naviglio il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 08/05/2025 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appell Milano, preso atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla quantificazion pena, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 13/09/2023, applicato all’imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto vizio di motivazion per non avere, la Corte di appello di Milano, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di applicare l’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.
3.1. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere a concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, a mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanz inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dall (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma totalmente generica e apodittica, si limita a do dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cpd. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.