Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33782 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1069/2025
NOME COGNOME COGNOME
CC – 08/07/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza emessa il 24 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME la pena da lui concordata con il Procuratore generale.
Avverso detta sentenza, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti.
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Il ricorso è inammissibile perchŽ propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell’intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimitˆ , ogni diversa doglianza.
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Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimitˆ sono quelle relative alla volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale, allÕomessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d’ufficio, atteso che l’interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimitˆ , analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
LÕinammissibilitˆ, ai sensi dellÕart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
AllÕinammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, lÕ8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME